Art. 34.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale).

      1. Per essere iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale è necessario:

          a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

          b) godere dei diritti civili e politici;

          c) avere la residenza anagrafica o la residenza professionale nella circoscrizione del collegio nel cui albo professionale o elenco speciale è richiesta l'iscrizione;

          d) essere in possesso del diploma di perito agrario o del diploma di tipo universitario rilasciato, dopo un idoneo corso di studi superiori polivalenti, della durata di tre anni, da una facoltà di agraria o affine, o da un istituto tecnico-agrario statale o del diploma rilasciato da una scuola diretta a fini speciali o da enti regionali a ciò preposti o del diploma di laurea triennale in una delle classi previste dalle vigenti disposizioni in materia;

 

Pag. 28

          e) avere sostenuto e superato gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

          f) aver effettuato il pagamento, presso la segreteria del collegio, della tassa di iscrizione;

          g) esibire l'attestazione di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

          h) dichiarare di non svolgere alcuna attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della libera professione e di essere o meno dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

      2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di tirocinio svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti agrari e dei periti agrari laureati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Coloro che hanno completato o iniziato il periodo di tirocinio professionale, o che hanno i requisiti per la richiesta di equipollenza del periodo di attività subordinata, prima della data di entrata in vigore della presente legge o che lo inizieranno entro e non oltre il successivo 31 dicembre, sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione purché abbiano svolto il periodo di tirocinio in conformità alle disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, anche se privi del diploma di tipo universitario previsto dalla presente legge.
      4. Tutti coloro che, privi del diploma universitario, hanno conseguito il titolo di perito agrario nonché l'abilitazione all'esercizio della libera professione ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
      5. Tutti coloro che hanno conseguito il diploma di perito agrario prima della data di entrata in vigore della legge 21 febbraio

 

Pag. 29

1991, n. 54, possono iscriversi automaticamente all'albo professionale o all'elenco speciale purché la richiesta sia fatta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Tutti coloro che sono in possesso del diploma di perito agrario ed hanno conseguito un ulteriore diploma presso una scuola a fini speciali della durata minima di due anni possono iscriversi automaticamente all'albo professionale o all'elenco speciale purché tale richiesta sia effettuata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Le attestazioni e le certificazioni dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dei titoli di studio, possono essere prodotte cumulativamente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.